Ricordiamo a tutti gli associati interessati che l’imminente entrata in vigore della nuova disciplina per la sorveglianza radiometrica sulle importazioni di merci in metallo, introdotta con il D.L. 17/2022 troverà applicazione a partire dal 1° luglio 2022. 

I destinatari della nuova procedura sui controlli radiometrici sono: 
a) i soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d’importazione,raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materialimetallici di risulta;
b) i soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi ditransito indicati nell’allegato 3 (ove sono elencati pressoché tutti gli Uffici doganaliitaliani, comprese le Sezioni Operative Territoriali), a scopo industriale o commerciale,esercitano: a) attività d’importazione dei prodotti semilavorati in metallo;
c) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo. 

L’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo da sottoporre a controllo radiometrico è riportato nell’allegato 2 del D.L. 17/2022 che sostituisce integralmente il precedente allegato XIX del d. lgs. 101/2020.

I rottami e i materiali metallici di risulta saranno invece sottoposti a controllo senza eccezioni.Alleghiamo alla presente l’elenco contenuto nella disposizione normativa di cui sopra. Da ultimo, si segnala che, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestazione della sorveglianza radiometrica prima della dichiarazione doganale di importazione, ai sensi dell’art. 10. Dell’Allegato A è data la possibilità agli operatori di sostituire l’attestazione dei controlli radiometrici effettuati presso gli spazi doganali con una dichiarazione rilasciata all’origine da soggetti previamente abilitati nel Paese di provenienza delle merci, a patto che sia in vigore un accordo di mutuo riconoscimento con il Paese da cui sono esportati i beni. In tale eventualità, è espressamente previsto che la sorveglianza radiometrica sia eseguita non presso la Dogana ma “all’ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato”. A tale riguardo segnaliamo che ad oggi l’unico accordo di mutuo riconoscimento in vigore è quello stipulato con la Svizzera.

Decreto-Legge-1°-marzo-2022-n17

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