Trascriviamo qui l’articolo del decreto sostegni bis che riduce drasticamente la convenienza dell’accesso ai fondi 394 Sace Simest riducendo la quota a fondo perduto dal 50 al 10% . Non serve a niente sbandierare risorse per l’export di 1600 milioni . Quali che siano le risorse disponibil queste non saranno mai sufficienti se sono usate male.
ART. 11.
(Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione)
- La dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021.
- La dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
- All’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera d), primo alinea, la parola “cinquanta,” è sostituita dalla parola “dieci” e dopo le parole “dalla legge 29 luglio 1981, n. 394”, aggiungere le seguenti parole: “quale incentivo da riconoscere a fronte
di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,”; infine, dopo la parola “criteri” aggiungere la parola “selettivi”;
- al comma 1, lettera d), secondo capoverso, dopo la parola “concessi” aggiungere le seguenti parole: “tenuto conto delle risorse disponibili e”;
- al comma 1, lettera d), terzo capoverso, dopo le parole “in materia di aiuti di Stato”, aggiungere il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del quindici per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni”;
- Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,6 miliardi di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
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